Negoziazione assistita

Per formulare un’istanza per la certificazione di un contratto avente ad oggetto attività lavorative o per chiedere l’assistenza in sede di conciliazione è necessario seguire le istruzioni seguenti e utilizzare i modelli allegati. Nel caso di prima istanza, almeno una delle parti è tenuta a sottoscrivere la convenzione proposta dalla Commissione.

Trasmissione accordi di negoziazione assistita

Per il deposito dell’accordo di negoziazione assistita in materia lavoro raggiunto ai sensi dell’art. 2-ter D.L. 132/2014 introdotto dal D. Lgs. 149/2022, si forniscono le seguenti istruzioni.

L’accordo di negoziazione assistita potrà essere trasmesso alla Commissione esclusivamente in modalità telematica anche solo da una delle parti o da uno dei professionisti che ha assistito all’accordo, munito di delega semplice.

È necessario inviare la documentazione in formato PDF all’indirizzo PEC commissione.certificazione@pec.unive.it, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, inserendo nell’oggetto la seguente dicitura: Accordo di negoziazione assistita – nomi delle parti – data di stipula.

Nella mail dovrà essere allegata la seguente documentazione senza frazionamenti:

  1. l’istanza, contenente anche i riferimenti (ad es. numero di iscrizione all’albo) relativi ai poteri di assistenza dei professionisti che hanno assistito alla stipula dell’accordo; l’istanza potrà essere firmata da una sola parte, ma l’informativa e il consenso in materia di privacy andranno sottoscritti da tutte le parti;
  2. la convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (si fornisce in calce il format elaborato dal CNF ai sensi dell’art. 2 comma 7-bis d.l. 132/2014);
  3. il verbale redatto in modalità telematica (ai sensi dell’art. 2 bis comma 1 d.lgs. 132/2014) o copia informatica del verbale redatto in modalità analogica a condizione che le sottoscrizioni delle parti siano certificate dagli avvocati assistenti con firma digitale certificata, o altra firma digitale qualificata o avanzata (ai sensi dell’art. 2 bis comma 4 d.lgs. 132/2014);
  4. la dichiarazione (congiunta o disgiunta) con cui gli avvocati che hanno assistito le parti attestano sotto la propria responsabilità di aver verificato i poteri di firma delle parti e il rispetto delle norme di legge in materia di negoziazione assistita in materia di lavoro;
  5. l’eventuale delega in carta semplice della parte istante all’avvocato incaricato di trasmettere l’accordo;
  6. il modulo compilato con i dati per la fatturazione elettronica;
  7. La ricezione e conservazione degli accordi di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 2-ter D.L. 132/2014 introdotto dal D. Lgs. 149/2022.

In caso di incompletezza/irregolarità della documentazione, la Commissione si riserva la facoltà di chiedere un’integrazione e, in caso di inadempimento, di non accogliere l’istanza di trasmissione dell’accordo di negoziazione.

Svolti i necessari accertamenti, e corrisposto il compenso per l’attività svolta dalla Commissione, quest’ultima darà atto dell’accoglimento dell’istanza di trasmissione inviando all’indirizzo e-mail indicato nell’istanza una copia informatica dell’accordo di negoziazione assistita con l’attestazione di avvenuto deposito, firmata digitalmente.

Documenti allegati