Certificazione contratti di lavoro

Ai sensi del d.lgs. n. 276/2003, la certificazione dei contratti aventi ad oggetto attività di lavoro consente ai datori di lavoro e ai lavoratori di apporre ai contratti di lavoro, di appalto, ai trasferimenti d'azienda, ai contratti di somministrazione, etc., un marchio di genuinità e correttezza della qualificazione del contratto concordata dalle parti. Non solo le parti del contratto certificato ma anche gli enti preposti alle attività ispettive (INPS, ITL etc.) sono tenuti ad attenersi alle risultanze della certificazione. I giudici possono tenerne conto in sede di qualificazione dei rapporti aventi ad oggetto attività di lavoro.

Inoltre, davanti alla Commissione di certificazione è possibile sottoscrivere rinunzie e transazioni inoppugnabili e addivenire a conciliazioni tra le parti prevenendo cosi il contenzioso. Nell’ambito delle proprie attività la Commissione può altresì porsi come sede di consulenza preventiva.

La legge prevede che le commissioni di certificazione possano essere costituite da Università e Fondazioni Universitarie. Il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2010 n. 8 ha iscritto, nell’albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università, la Commissione di certificazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

La Commissione di Certificazione dell'Università Ca' Foscari è composta dai docenti di diritto del lavoro dell’Università Ca’ Foscari e da altri esperti esterni. La Commissione è presieduta dal Prof. Gaetano Zilio Grandi.

Cos'è la certificazione, quali sono i vantaggi e gli effetti

La certificazione dei contratti aventi ad oggetto attività lavorative, compresi gli appalti, è stata introdotta con l’obiettivo di dare certezza alle parti e ai terzi riguardo alla qualificazione e alla disciplina del rapporto contrattuale e di ridurre il contenzioso. La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto, ma anche durante lo svolgimento dello stesso.

La certificazione presenta notevoli vantaggi per i lavoratori e per le aziende in quanto la Commissione, costituita da soggetti altamente qualificati, assiste attivamente le parti nella redazione del contratto e ne verifica e convalida la regolarità formale e sostanziale, qualunque sia il modello contrattuale prescelto dalle parti (lavoro autonomo, subordinato, coordinato, ecc.). Con la certificazione, quindi, le parti sono sicure della “qualità” dei contratti stipulati.

Gli effetti della certificazione sono importanti, oltre che sul piano della certezza del diritto, anche su quello della resistenza del contratto in caso di controversia, in quanto la certificazione dispiega i propri effetti verso i terzi (enti previdenziali compresi).

Come tutte le forme di certificazione, anche la certificazione dei contratti di lavoro e di appalto ha un’importante valenza in termini di responsabilità sociale d’impresa e presenta indubbi riflessi positivi nei rapporti dell’azienda sia con i propri lavoratori sia con i propri interlocutori (clienti, fornitori, istituzioni, istituti di credito, ecc.).

Gli effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale. Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Il ricorso al giudice ordinario deve obbligatoriamente essere preceduto da un tentativo di conciliazione da svolgersi avanti alla commissione che ha certificato l’atto.

La competenza della Commissione di certificazione universitaria è estesa all’intero territorio nazionale.

Regolamenti

Funzioni della Commissione

La Commissione di certificazione svolge le seguenti funzioni di:

  • certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi a titolo esemplificativo: contratti di lavoro autonomo, parasubordinato e subordinato, di somministrazione, ecc. nonché la certificazione dell’assenza della c.d. etero-organizzazione;
  • certificazione dei contratti di appalto, finalizzata a distinguere tra appalto lecito e somministrazione irregolare;
  • certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento e la clausola compromissoria;
  • certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
  • certificazione dei contratti di appalto, di subappalto, di trasferimento d’azienda, e delle tipologie di lavoro flessibile, anche per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
  • certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
  • conciliazione obbligatoria per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione;
  • conciliazione facoltativa per le controversie relative ai rapporti di lavoro;
  • assistenza relativa alla offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori (ex art. 6, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23);
  • assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell’art. 2103, comma 6, c.c.;
  • assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale;
  • arbitrato delle controversie relative ai rapporti di lavoro;
  • assistenza e consulenza in relazione alle attività di asseverazione da parte degli enti bilaterali;
  • assistenza e consulenza, in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto;
  • convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali ai sensi dell’art. 26 comma 7 d.lgs. 151/2015.

Istanze di certificazione e di conciliazione

Per formulare un’istanza per la certificazione di un contratto avente ad oggetto attività lavorative o per chiedere l’assistenza in sede di conciliazione è necessario seguire le istruzioni seguenti e utilizzare i modelli allegati. Nel caso di prima istanza, almeno una delle parti è tenuta a sottoscrivere la convenzione proposta dalla Commissione.